Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
               Misure urgenti per le imprese operanti 
              nelle aree di crisi industriale complessa 
 
  (( 1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini  di
cui  al  periodo  precedente,  la  regione  Sardegna  puo'   altresi'
destinare ulteriori risorse, fino al limite  di  9  milioni  di  euro
nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali  esistenti
nel suo territorio». )) 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1,  pari  a  9
milioni di euro per l'anno 2018,  si  provvede  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  139,  della
          citata legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2018  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2018-2020),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2017, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «139. Al fine del completamento dei piani  di  recupero
          occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie  di
          cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 148, come ripartite  tra  le  regioni
          con i decreti del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e  n.  12  del  5  aprile
          2017,  possono  essere  destinate,  nell'anno  2018,  dalle
          predette regioni, alle medesime  finalita'  del  richiamato
          articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo  n.  148
          del  2015,  nonche'  a  quelle  dell'articolo  53-ter   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96.  Ai
          medesimi fini di cui  al  periodo  precedente,  la  regione
          Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
          limite di ulteriori nove milioni di euro,  nell'anno  2018,
          per le specifiche situazioni  occupazionali  esistenti  nel
          suo territorio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18,  comma  1,  lettera
          a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge   28   gennaio   2009,   n.    2, pubblicato    nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              (Omissis).».